Patente A o B

Patente A o B

Per prendere la patente occorre presentare domanda ad un ufficio della motorizzazione e quindi sostenere un esame di teoria ed uno di pratica di guida.
Nel dettaglio la procedura prevede:
• domanda ad un Ufficio motorizzazione civile utilizzando l’apposito modulo, il “TT2112”, in distribuzione presso gli uffici
• in allegato alla domanda:
   - attestazione versamento di € 14,62 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
   - attestazione versamento di € 24,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
   - certificato medico (e relativa fotocopia) con bollo da € 14,62 e con data non anteriore a 3 mesi rilasciato da uno dei medici previsti dall'articolo 119 del Codice della strada.
• 2 foto recenti in formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.
Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata l’attestazione di un ulteriore versamento di € 14,62 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.
Documentazione aggiuntiva è prevista per le domande presentate da:
- minorenni per la patente di categoria A1. In questo caso è necessario esibire un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore, ad esempio il genitore, relativa alla residenza del candidato
- candidati extracomunitari
Occorre quindi prenotare l’esame presso l’ufficio della motorizzazione dove è stata fatta la domanda.
L’esame consiste in una prova di teoria ed in una prova pratica di guida:
- la prova di teoria deve essere superata entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e, in questo periodo, può essere ripetuta una volta sola, a distanza di 1 mese di tempo dalla prima prova; inoltre non è possibile prenotare la prova di teoria se il certificato medico presentato riporta una data di scadenza della persistenza dei requisiti fisici e psichici e questa data è precedente a quella prevista per la prova
- dopo il superamento dell'esame di teoria è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, chiamata “foglio rosa”, valida 6 mesi, che consente di esercitarsi su veicoli per i quali è stata richiesta la patente; se il certificato medico presentato riporta una data di scadenza della persistenza dei requisiti fisici e psichici che ricade prima del sesto mese di validità del "foglio rosa" il candidato deve presentare un nuovo certificato medico per l'emissione di un duplicato del "foglio rosa" per il periodo residuo del semestre di validità
- per le domande presentate dal 2 maggio 2012, per poter sostenere l'esame pratico per la patente B, dopo aver ottenuto il "foglio rosa", è necessario effettuare almeno sei ore di esercitazioni di guida in autostrade, strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato.
Le lezioni di guida sono individuali e ciascuna non può durare più di 2 ore al giorno. Per ogni lezione deve essere compilato un foglio di un apposito libretto, in originale e copia, firmato dall'istruttore e dall'allievo. Al termine delle esercitazioni l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza che deve essere presentato, insieme al libretto, al momento della prenotazione della prova pratica di guida.
Durante le esercitazioni di guida occorre rispettare precisi limiti di velocità: 100 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
Non ha l'obbligo di effettuare queste lezioni di guida in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna chi a 17 anni abbia ottenuto l'autorizzazione alla "guida accompagnata", un documento che consente al minore, già in possesso di una patente (cioè, secondo la normativa vigente, la A1), di condurre autoveicoli, con accanto un adulto patentato, per esercitarsi in vista del conseguimento della patente B. L'autorizzazione, infatti, viene rilasciata solo dopo la frequenza di un apposito corso di guida presso una autoscuola, comprensivo di almeno 6 ore di pratica proprio in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna. Può beneficiare dell'esenzione, però, solo l'aspirante patentato che non abbia mai subito la revoca dell'autorizzazione alla "guida accompagnata" e che presenti la domanda di conseguimento della patente B entro sei mesi dal compimento dei 18 anni.
- la prova pratica di guida può essere sostenuta dopo un mese dalla data del rilascio del "foglio rosa"; entro i 6 mesi di validità del "foglio rosa" è possibile ripetere una sola volta la prova pratica di guida; inoltre non è possibile prenotare la prova di pratica se il certificato medico presentato riporta una data di scadenza della persistenza dei requisiti fisici e psichici e questa data è precedente a quella prevista per la prova
Chi ha la patente di categoria A1 o A e vuole conseguire la patente B non deve sostenere l’esame di teoria. Analogamente l’esame di teoria per la patente A non deve essere sostenuto da chi ha la patente di categoria B.
Se non si supera la prova pratica e il "foglio rosa" è scaduto, saranno restituiti al candidato l’ultima attestazione del versamento ed il certificato medico, se ancora valido, che potranno essere riutilizzati per successive richieste.
Se si supera la prova pratica la patente viene rilasciata immediatamente.
N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

 

Fonte: Ministero dei trasporti