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Responsabilità penale connessa al sinistro stradale (2)

La responsabilità  penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando vi siano danni involontari alle sole cose, quando il fatto non sia considerato un reato e quando il fatto dipende da causa di forza maggiore (uragani, alluvioni). Non è esclusa se abbiamo in seguito prestato soccorso alla vittima o se, direttamente o tramite l'impresa assicuratrice, abbiamo già  risarcito adeguatamente il danneggiato. La responsabilità  penale è infatti indipendente da quella civile e amministrativa.